
Di Matteo Sabbatani
(Sabato 24 ottobre 2009)
Non ce ne voglia, chi legge, se ci apprestiamo ad esporre solo ora – a più di due settimane dai fatti (la sentenza, come si ricorderà, è stata emessa lo scorso 7 ottobre) – alcune considerazioni in merito alla bocciatura del Lodo Alfano da parte della corte costituzionale: abbiamo – per così dire – scelto di attendere, di lasciar sedimentare la cosa; lo abbiamo fatto onde evitare di riempire questo commento di trionfalismi ingiustificati e sterili; lo abbiamo fatto perché la nostra analisi potesse essere – invece – il più possibile obiettiva e pragmatica, scevra da partigianerie di sorta e figlia – al contrario – di una valutazione attenta ed asettica.
Vi preghiamo quindi, sin d’ora, di portare pazienza e di perdonarci se – nel tentativo di caratterizzare secondo i crismi di cui sopra questa riflessione – dovessimo scivolare in alcune tecnicalità forse eccessive, se dovessimo – insomma – soffermarci su aspetti solo apparentemente secondari della questione: stiamo trattando – capite bene – di Diritto Costituzionale propriamente inteso, disciplina che – per gli addetti ai lavori (e chiediamo venia se, per una volta, osiamo annoverarci tra questi) – ha un fascino particolare, ricca com’è di cavilli giuridici e formali che, però – passateci il termine – fanno sostanza.
Questa ampia e – almeno crediamo – doverosa premessa fa da prodromo all’illustrazione delle molteplici motivazioni che ci inducono a considerare ineccepibile – ancor prima che ovviamente e doverosamente insindacabile – il giudizio della Corte.
Il primo ed imprescindibile parametro al quale – nell’espletamento dell’alta funzione cui è chiamata – la Consulta si deve attenere risiede e si esplica nella verifica della conformità di una Legge al dettato dell’articolo tre della Costituzione, norma – ad un tempo programmatica e precettiva – che sancisce l’eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini – senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali – davanti, appunto, alla Legge.
Dunque, in punto di Diritto, l’eventuale incostituzionalità, o meglio, l’eventuale illegittimità costituzionale di qualsiasi provvedimento legislativo deriva anzitutto dalla violazione di questo principio e/o dalla violazione di uno qualunque dei principi statuiti dai primi dodici articoli della carta che rappresenta ed incarna il patto su cui si fonda la convivenza civile di questo Paese.
È palese quindi – nel caso di specie – la non conformità al dettato di quell’articolo di un testo normativo, quello del Lodo, che – proprio per quanto attiene il principio d’uguaglianza – formalizzava una discriminante inaccettabile – o, come scrivono gli stessi giudici nelle motivazioni della sentenza, “[…]un’evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione[…] – fondata sulla distinzione delle condizioni sociali e personali dei soggetti, le quattro più alte cariche dello Stato, beneficiari degli effetti del provvedimento.
In altri termini, prevedendo la sospensione di eventuali processi a carico del Capo dello Stato, del Presidente del Consiglio, dei presidenti di Camera e Senato, il Lodo Alfano riconosceva a costoro uno “status” i cui fondamenti giuridici e giurisdizionali non sono riconducibili ad alcuna delle prerogative costituzionali che ciascuno di essi, nello svolgimento delle rispettive funzioni, può e deve esercitare.
Ciò significa, ad esempio, che il premier coordina e promuove l’attività del governo, ma l’indirizzo politico generale dell’esecutivo è stabilito e determinato dal consiglio collegialmente inteso: al presidente del consiglio, cioè, il nostro ordinamento affida – a differenza di quanto accade in altre forme di governo parlamentari del continente – un ruolo di primus interpares, il che esclude a priori – per quanto ci consta – ogni e qualsiasi possibilità che egli possa far valere una qualunque preminenza – sia essa di natura formale o sostanziale – nei confronti, non solo – come accennato pocanzi – d’ogni altro cittadino, ma anche degli altri ministri.
Non è un caso – di poi – stante quanto sopra, se la corte ha rimarcato che un provvedimento che influisce così marcatamente sui rapporti tra gli organi istituzionali dello Stato – cioè proprio sulla forma di governo – non può assumere la forma di una Legge ordinaria, ma deve essere oggetto precipuo di una normativa di ordine costituzionale, quella – disciplinata dall’articolo 138 della Costituzione – che regolamenta la revisione costituzionale.
Il Lodo, quindi, avrebbe dovuto essere approvato da Camera e Senato con due successive letture, da parte di ciascuno dei due rami del Parlamento, a distanza non inferiore a tre mesi l’una dall’altra.
Ora, volendo tener fede al proposito – annunciato in apertura – di non “buttarla in politica”, non staremo a disquisire né sui motivi che hanno indotto il Governo ad intraprendere la strada della legislazione ordinaria, né sulle polemiche – in vero pretestuose – che hanno coinvolto il Presidente Napolitano e la stessa Consulta, ma non possiamo esimerci dal manifestare la nostra soddisfazione per le modalità ed i termini in cui si è voluta riaffermare la preminenza dello stato di Diritto.
(Sabato 24 ottobre 2009)
Non ce ne voglia, chi legge, se ci apprestiamo ad esporre solo ora – a più di due settimane dai fatti (la sentenza, come si ricorderà, è stata emessa lo scorso 7 ottobre) – alcune considerazioni in merito alla bocciatura del Lodo Alfano da parte della corte costituzionale: abbiamo – per così dire – scelto di attendere, di lasciar sedimentare la cosa; lo abbiamo fatto onde evitare di riempire questo commento di trionfalismi ingiustificati e sterili; lo abbiamo fatto perché la nostra analisi potesse essere – invece – il più possibile obiettiva e pragmatica, scevra da partigianerie di sorta e figlia – al contrario – di una valutazione attenta ed asettica.
Vi preghiamo quindi, sin d’ora, di portare pazienza e di perdonarci se – nel tentativo di caratterizzare secondo i crismi di cui sopra questa riflessione – dovessimo scivolare in alcune tecnicalità forse eccessive, se dovessimo – insomma – soffermarci su aspetti solo apparentemente secondari della questione: stiamo trattando – capite bene – di Diritto Costituzionale propriamente inteso, disciplina che – per gli addetti ai lavori (e chiediamo venia se, per una volta, osiamo annoverarci tra questi) – ha un fascino particolare, ricca com’è di cavilli giuridici e formali che, però – passateci il termine – fanno sostanza.
Questa ampia e – almeno crediamo – doverosa premessa fa da prodromo all’illustrazione delle molteplici motivazioni che ci inducono a considerare ineccepibile – ancor prima che ovviamente e doverosamente insindacabile – il giudizio della Corte.
Il primo ed imprescindibile parametro al quale – nell’espletamento dell’alta funzione cui è chiamata – la Consulta si deve attenere risiede e si esplica nella verifica della conformità di una Legge al dettato dell’articolo tre della Costituzione, norma – ad un tempo programmatica e precettiva – che sancisce l’eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini – senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali – davanti, appunto, alla Legge.
Dunque, in punto di Diritto, l’eventuale incostituzionalità, o meglio, l’eventuale illegittimità costituzionale di qualsiasi provvedimento legislativo deriva anzitutto dalla violazione di questo principio e/o dalla violazione di uno qualunque dei principi statuiti dai primi dodici articoli della carta che rappresenta ed incarna il patto su cui si fonda la convivenza civile di questo Paese.
È palese quindi – nel caso di specie – la non conformità al dettato di quell’articolo di un testo normativo, quello del Lodo, che – proprio per quanto attiene il principio d’uguaglianza – formalizzava una discriminante inaccettabile – o, come scrivono gli stessi giudici nelle motivazioni della sentenza, “[…]un’evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione[…] – fondata sulla distinzione delle condizioni sociali e personali dei soggetti, le quattro più alte cariche dello Stato, beneficiari degli effetti del provvedimento.
In altri termini, prevedendo la sospensione di eventuali processi a carico del Capo dello Stato, del Presidente del Consiglio, dei presidenti di Camera e Senato, il Lodo Alfano riconosceva a costoro uno “status” i cui fondamenti giuridici e giurisdizionali non sono riconducibili ad alcuna delle prerogative costituzionali che ciascuno di essi, nello svolgimento delle rispettive funzioni, può e deve esercitare.
Ciò significa, ad esempio, che il premier coordina e promuove l’attività del governo, ma l’indirizzo politico generale dell’esecutivo è stabilito e determinato dal consiglio collegialmente inteso: al presidente del consiglio, cioè, il nostro ordinamento affida – a differenza di quanto accade in altre forme di governo parlamentari del continente – un ruolo di primus interpares, il che esclude a priori – per quanto ci consta – ogni e qualsiasi possibilità che egli possa far valere una qualunque preminenza – sia essa di natura formale o sostanziale – nei confronti, non solo – come accennato pocanzi – d’ogni altro cittadino, ma anche degli altri ministri.
Non è un caso – di poi – stante quanto sopra, se la corte ha rimarcato che un provvedimento che influisce così marcatamente sui rapporti tra gli organi istituzionali dello Stato – cioè proprio sulla forma di governo – non può assumere la forma di una Legge ordinaria, ma deve essere oggetto precipuo di una normativa di ordine costituzionale, quella – disciplinata dall’articolo 138 della Costituzione – che regolamenta la revisione costituzionale.
Il Lodo, quindi, avrebbe dovuto essere approvato da Camera e Senato con due successive letture, da parte di ciascuno dei due rami del Parlamento, a distanza non inferiore a tre mesi l’una dall’altra.
Ora, volendo tener fede al proposito – annunciato in apertura – di non “buttarla in politica”, non staremo a disquisire né sui motivi che hanno indotto il Governo ad intraprendere la strada della legislazione ordinaria, né sulle polemiche – in vero pretestuose – che hanno coinvolto il Presidente Napolitano e la stessa Consulta, ma non possiamo esimerci dal manifestare la nostra soddisfazione per le modalità ed i termini in cui si è voluta riaffermare la preminenza dello stato di Diritto.




