sabato 25 aprile 2026

Referendum, stravince il NO: la Costituzione non si tocca





In punto di Fatto, di Diritto e... "di resilienza"

Di Matteo Sabbatani


Mossi da quel briciolo di “deontologia professionale”, (anche se la locuzione potrebbe sembrare ridondante), che pure – con un po’ di sana presunzione – siamo convinti di avere, ci apprestiamo a redigere questo commento – giocoforza non breve – circa la vittoria del NO nel referendum costituzionale sulla cosiddetta riforma della giustizia – che tale, come vedremo, non era né mai sarebbe stata – “a bocce ferme”, nel giorno – più di un mese dopo la chiusura delle urne – in cui si celebra l’ottantunesimo anniversario della liberazione dal nazi-fascismo.
Lo facciamo di proposito, nell’intento – sia di rimarcare il senso più profondo della nostra Storia – sia, e non è un paradosso, di postulare considerazioni il più possibile oggettive ed obbiettive, scevre – cioè – da trionfalismi che, per parte nostra, sarebbero – non solo e non tanto sterili ed inutili – quanto infondati e dissennati.
Ecco, allora, che proprio senno, obbiettività ed oggettività ci inducono, con tutto il rispetto per l’intelligenza e la resilienza degli italiani, ad escludere che la maggioranza di essi, per magia, si sia improvvisamente trovata “a proprio agio” nei panni, sia pur estemporanei, del fine costituzionalista, del giurista o comunque “dell’uomo di Legge” avvezzo a districarsi tra titoli, articoli e commi della nostra Carta fondamentale.
No, i dati – a cominciare da quello dell’affluenza – e i fatti dimostrano inequivocabilmente, a nostro avviso, come sia stata compresa la vera posta in gioco; no, i dati e i fatti  evidenziano  plasticamente – secondo noi – che la gente ha capito che in ballo, stavolta, non c’era solo quella sbandieratissima separazione delle carriere dei magistrati che fu cruccio di Gelli, Berlusconi e piduisti d’ogni risma, ma la possibilità che venisse irrimediabilmente sfregiato il patto fondante della nostra civile convivenza, del nostro essere – pur tra mille contraddizioni e incongruenze – una comunità, e tanto – per fortuna – è bastato.
Detto in altri termini, non è che noi italiani – fatte, s’intende, le debite eccezioni cui pocanzi si è accennato – la Costituzione la si conosca a menadito, purtroppo, né che si abbia – anche qui, intellettuali e giuristi a parte – piena contezza delle numerose implicazioni insite nel fatto che – come tutti gli ordinamenti vigenti in occidente – anche il nostro è incardinato sull’ineludibile principio illuminista della separazione dei poteri.
Anzi, pur essendo figli della nostra Storia – quindi discendenti di quei Romani che un certo Diritto l’hanno concepito e coniato da zero, pronipoti di quel Pericle che (proprio in tema di Diritto) fece agli ateniesi un memorabile ed attualissimo discorso, nonché cugini di primo grado di quel Montesquieu che la medesima tripartizione del potere ha teorizzato – non amiamo di certo soffermarci a spaccare in quattro il proverbiale capello.
Tuttavia – quasi per istinto – comprendiamo che qualcosa non va, se chi deve eseguire le Leggi mira a controllare e nominare coloro che ne devo verificare il rispetto, tal che il rischio che venga compromessa e limitata la libertà di tutti e di ciascuno si fa ben più che una remota ipotesi: perché?
Perché un governo – di qualunque matrice esso fosse – che avocasse a sé, oggi, la potestà di ingerirsi – eufemisticamente parlando – della composizione dell’organo deputato a vigilare sull’operato di quanti sono chiamati a verificare il rispetto delle Leggi impiegherebbe, domani, meno di niente a statuire i reati da perseguire e quelli rispetto ai quali si potrebbe anche “chiudere un occhio”, con buona pace di quanto prescritto da un altro principio cardine d’ogni democrazia liberale degna di questo nome: l’obbligatorietà dell’azione penale.
Non di meno – posto che non stiamo trattando di insulsi, banali e trascurabili tecnicismi giuridico-istituzionali – ci pare estremamente d’uopo rimarcare come la nostra “architettura costituzionale” poggi, in punto di fatto (oltre che – guarda caso – proprio “di Diritto”), su un articolato e perfettamente bilanciato sistema di pesi e contrappesi in virtù del quale – ad esempio – il Capo dello Stato è, nel contempo, il supremo garante dell’unità nazionale e il presidente di quel Consiglio Superiore della Magistratura cui compete di “governare le toghe”, di sanzionarne eventuali comportamenti illeciti e assicurarsi che il loro operato sia sempre disciplinarmente corretto, ossia esperito nel rispetto delle Norme, ovvero assoggettato unicamente proprio alla Legge.
Risulta insussistente e palesemente infondata, pertanto, stante quanto sopra, qualsivoglia presunta necessità concreta di “controllare i controllori “– ci si passi il bisticcio lievemente cacofonico – non solo perché, come detto, il tema è già stato mirabilmente affrontato e risolto dai padri costituenti (e, in proposito, i verbali dei lavori della – e del dibattito nella – commissione dei settantacinque ci paiono a dir poco illuminanti), ma perché l’esercizio della funzione giurisdizionale – in forza del bilanciamento di cui sopra – fa dell’autonomia dal parlamento e dal governo la garanzia della propria imparzialità e terzietà, a tutela di tutti e di ogni parte.
Peraltro, ai magistrati è già consentito di scegliere se svolgere funzioni requirenti e/o “giudicanti”, a patto che accettino – passando da una funzione all’altra – di trasferirsi in altra sede.
Dunque, a ben vedere, in punto di fatto, anche la circostanza per cui – su base annua – il numero delle toghe che si avvalgono di questa opportunità sia più che mai risibile testimonia che altri, in vero, erano gli scopi sottesi al varo ed all’approvazione – fortunatamente sventata – di un disegno, quello in oggetto, palesemente mirato – oltre che, come abbiamo visto, ad assoggettare all’esecutivo il potere giudiziario – a disarticolare i gangli della Repubblica, preparando il terreno alla successiva istaurazione di quel premierato – vero e proprio abominio giuridico – che, tra le altre cose, avrebbe letteralmente spogliato l’inquilino del Quirinale di talune prerogative – ivi comprese, guarda caso, quelle relative alla designazione di una quota dei componenti del citato C.S.M. – a favore del governo.
Quel minimo di discernimento e resilienza che – grazie a Dio – ancora conserviamo, insomma, ci ha permesso di non cadere nel tranello e di palesare la consapevolezza che, sì, questo Paese ha effettivamente bisogno di un’incisiva riforma della giustizia, ma la medesima – se, da un lato, non può essere incentrata sui meccanismi che regolamentano la democratica elezione delle sue componenti dirigenziali – dall’altro, deve invece esplicarsi mediante l’implementazione degli organici e delle dotazioni, anche tecnologiche, dei tribunali e delle Corti d’appello: siamo convinti, infatti, che questo debba essere l’imprescindibile punto di partenza attorno al quale costruire una riforma seria e capace di assicurare la tanto auspicata ragionevole durata dei processi..
Ma – poiché non abbiamo alcuna intenzione di debordare delle nostre circoscritte competenze (siamo solo “politologi”, solo “poveri sociologi”, non certo legislatori) – chiudiamo qui un’analisi – questa – che crediamo di aver svolto doverosamente “in scienza e coscienza”, come ci ha insegnato – tra gli altri – quel professor Stefano Ceccanti che, incomprensibilmente ed inaspettatamente, dopo aver speso ore a spiegarci l’importanza dell’equilibrio tra i poteri costituzionali, per la seconda volta consecutiva (la prima fu per sostenere l’insensato colabrodo targato Renzi-Boschi), ci pare abbia preferito anteporre il narcisismo alla dottrina: spiace constatare come – pur di conseguire qualche puerile rivincita politica personale – si possa essere disposti ad allargare il  fossato tra pragmatismo – definiamolo così – e realtà.