Di Matteo Sabbatani
Ad appena un anno e mezzo
dalla vittoria elettorale del centrodestra a trazione meloniana – e alla
vigilia delle elezioni europee – ci ritroviamo a dover amaramente constatare, anche
se avremmo preferito la sorte si fosse incaricata di smentirci, d’esser stati –
in tempi non sospetti, cioè a tempo debito – facili profeti di sventura.
Infatti, impossibilitata a
farsi beffe dei parametri di bilancio imposti dalla Ue (la quale – anzi – a
prescindere dai risultati delle imminenti consultazioni, si prepara – in
autunno – a sottoporre i nostri conti ad una procedura per deficit eccessivo) e
degli obblighi derivanti dalla partecipazione all’Alleanza atlantica, questa
destra non fa altro che sventolare i vessilli di quelli che – da sempre – sono
i suoi cavalli di battaglia ed i suoi temi identitari.
“Neri dentro” e non “per
caso”, questi impenitenti neofascisti – che, oramai non v’è dubbio, aderirono
alla finiana svolta di Fiuggi per mero calcolo politico e non per convinzione –
non perdono occasione per mostrare di aver mantenuto – circa la società
italiana complessivamente intesa, dal ruolo della donna all’organizzazione
dello Stato – una concezione di stampo prettamente mussoliniano, con buona pace
della circostanza – in vero paradossale – per cui la Storia ha voluto fossero
proprio loro ad iscrivere – per la prima volta in oltre settant’anni di vita
repubblicana – il nome di un’esponente del gentil sesso “nell’albo dei nostri
capi di governo”.
Nessuno si stupisca, allora,
stante quanto sopra, se – eccezion fatta, appunto, per la/il (non lo sapremo
mai) presidente del consiglio e la di lei (o forse di lui) sorella – è d’uopo,
per questo esecutivo, che la donna – alla stregua di quanto accadeva sino alla
metà degli anni quaranta del secolo scorso e salvo che non mostri una certa
predisposizione a truffare l’Istituto Nazionale di Previdenza sociale e
l’erario (nel qual caso, Ça va sans dire,
un posto da ministra – o ministro – le spetta di diritto) – si limiti a
figliare fin quando ciò le sia per natura possibile, mantenendo ordinata la
casa e “presentabili” il marito e la prole.
Dunque, la sola ipotesi che un
siffatto angelo del focolare – magari per tutelare la propria salute, o perché
economicamente disagiato o per una miriade di altre insindacabili ragioni
personali – possa trovarsi nella
condizione di dover interrompere una gravidanza è – se non inconcepibile (ipse
dixit) perché, formalmente, la 194 non si tocca – per lo meno riprovevole:
colei che, sciaguratamente, dovesse compiere questa scelta, quindi, secondo i
piani del governo, in un futuro non troppo lontano, sarà chiamata – non solo e
non tanto a risponderne dinanzi alla propria coscienza – quanto a fronteggiare
le critiche spietate e gratuite, nonché gli impietosi giudizi “ad alzo zero”, degli
esponenti di quelle associazioni antiabortiste che – nei consultori pubblici –
affiancheranno psicologi e psicoterapeuti, quasi che questi ultimi non sappiano
fare il loro mestiere.
Ma – lo accennavamo, sia pur
brevemente, in sede di introduzione – anche lo Stato, le sue più alte e
rappresentative Istituzioni, le sue articolazioni e persino il principio della
separazione dei poteri paiono destinati a subire gli effetti di questo
rigurgito reazionario.
Infatti, figlio com’è di uno
scellerato do ut des spregiudicatamente giocato sulla pelle del Paese tra
Fratelli d’Italia e Lega salviniana, il combinato disposto di Autonomia
differenziata e cosiddetto premierato mette seriamente in pericolo le
fondamenta stesse della Repubblica e – con queste ultime – l’unità della
Nazione e le basi precipue della nostra convivenza civile, del nostro essere
Comunità: perché?
Ebbene, onde tentare di
rispondere compiutamente ed esaustivamente all’interrogativo – peraltro solo
apparentemente retorico – di cui sopra, è doveroso rammentare anzitutto come:
1.
la nostra – redatta dall’Assemblea costituente
eletta il 2 giugno 1946 ed entrata in vigore il primo gennaio 1948 – sia, per
fortuna, una Costituzione rigida, circostanza – questa – in forza della quale
qualsivoglia modifica – non solo può essere soggetta a referendum confermativo
– ma, a norma dell’articolo 138 della medesima Legge fondamentale, deve essere
approvata da ciascun ramo del parlamento con due successive deliberazioni a
distanza non inferiore a tre mesi l’una dall’altra e, nella seconda
deliberazione, la modifica in oggetto deve essere ratificata dalla maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera;
2. non di meno, la politologia – che pure, da bravi
figli del tardo novecento, ci ostiniamo a credere abbia ancora ragione
d’esistere – insegna (o per lo meno a noi ha insegnato) che il premierato, al
pari del presidenzialismo o del semipresidenzialismo, è una forma di governo che,
solitamente, si confà a sistemi politici forti – caratterizzati, cioè, dalla
presenza di un numero contenuto di partiti organizzati – e si accompagna a
sistemi elettorali di segno maggioritario.
Quindi, detto che quello
italiano – composto com’è da una pluralità pressoché infinitesimale di soggetti
politici più o meno organizzati e più o meno rappresentativi – non può
certamente essere considerato un sistema politico forte e che esiste – e non
potrebbe essere altrimenti – una stretta interdipendenza tra forma di governo,
sistema elettorale e conformazione del sistema politico, chi scrive sente
l’obbligo morale ed intellettuale di ammettere che muove dalla convinzione –
pubblicamente esplicitata anche in occasione di altri, altrettanto maldestri e
parimenti raffazzonati, tentativi di riforma – che un’eventuale ridefinizione
della seconda parte della nostra Carta non sarebbe sufficiente, da sola, a
risolvere talune farraginosità di cui soffre, ad esempio, il procedimento di
formazione delle Leggi, e che – dunque – sarebbe forse più utile dare concreta
implementazione a quelle parti del medesimo dettato costituzionale che, ad
oggi, sono sostanzialmente inattuate.
Ora, ad un lettore ed elettore
attento e consapevole – ne siamo convinti – a prescindere da quella che è la
nostra posizione, basterebbero gli scarni rudimenti teorico-formali testé
esposti per comprendere che – non avesse i contenuti che ha – il do ut des in
questione sarebbe quanto mai risibile e non spaventerebbe nessuno: se, infatti,
per un verso – pur concernendo il titolo quinto della Costituzione, ovvero il
rapporto tra lo Stato e le Regioni – l’approvazione della famigerata autonomia
differenziata sta seguendo (e non si sa perché) l’iter proprio delle Leggi ordinarie,
il cosiddetto premierato – per l’altro – non si attaglia affatto, come abbiamo
tentato di illustrare, alle caratteristiche strutturali del sistema politico
italiano, ragion per cui chiunque avesse la pur minima cognizione dei
meccanismi di funzionamento delle istituzioni – a meno che non volesse, di proposito,
stravolgerle e bloccarle al fine di istaurare, senza ricorrere alla forza, un
altro e diverso regime – non lo proporrebbe mai.
Tuttavia, il punto è proprio
questo e – poiché i primi, cioè i lettori (quei pochi che ancora esistono e resistono)
sono comunque sempre più distratti e la quantità dei secondi, vale a dire
“degli elettori”, rischia di superare in scarsezza quella di chi è avvezzo a
frequentare abitualmente edicole, biblioteche e librerie – preferiamo gettare
il cuore oltre l’ostacolo, consci come siamo che – per quanto ci costi
ammetterlo – Andreotti era nel giusto quando sosteneva:
«A pensar male si fa peccato,
ma ci si azzecca».
Così, a futura memoria –
perché le future generazioni non abbiano a dirci:
«Ma voi, mentre tutto ciò
accadeva, dove eravate?» – ci pregiamo, in scienza e coscienza, di rilevare
quanto segue:
1.
in Inghilterra – unica realtà occidentale in cui
vige il premierato, quello vero e degno di questo nome, s’intende – il primo
ministro (che è comunque nominato dal Monarca, ossia dal Capo dello Stato,
esattamente come da noi lo nomina il Presidente Repubblica) è – appunto – un
premier e non già – come prescrive invece il nostro Ordinamento – un Primus
interpares;
2.
in Inghilterra – unica realtà occidentale ove
vige il premierato, quello vero e degno di questo nome, s’intende – non vi è –
ad onor del vero – un formale testo costituzionale, ma i documenti che
sanciscono la natura – per così dire – dello Stato e ne regolano
l’organizzazione, il funzionamento, i rapporti e le prerogative istituzionali
(il più antico dei quali reca addirittura la data del 1425) sono immutati da
secoli e – saremmo pronti a mettere entrambe le nostre mani sul fuoco – nessuno
si sognerebbe nemmeno lontanamente di sindacarne o discuterne la valenza e il
contenuto;
3.
in Inghilterra – unica realtà occidentale in cui
vige il premierato, quello vero e degno di questo nome – da ultimo, il premier NON
viene eletto direttamente dai cittadini, ma è tale esclusivamente in quanto
leader del partito di maggioranza e, a norma di quanto previsto dal più recente
dei documenti avente valore costituzionale cui si è fatto riferimento (il
parlament act del 1911), può proporre al Re di sciogliere anticipatamente la
Camera elettiva – quella dei Comuni – ma l’eventuale scioglimento è, e resta,
prerogativa propria del Sovrano.
È E' allora evidente – tanto in
punto di Diritto, quanto in punto di fatto – che questa destra preconizza un –
definiamolo così – “Neo-autoritarismo all’italiana” totalmente privo di
contrappesi, un sistema che – lungi dal somigliare al premierato – è un
ircocervo di elementi di presidenzialismo e semipresidenzialismo confusamente
mescolati tra loro, tale per cui – in sostanza e per sommi capi – si prevede:
1.
lo svuotamento dei poteri e delle prerogative di
un Presidente della Repubblica che – da garante dell’unità nazionale ed arbitro
della contesa politica – viene ad essere un semplice, inerte ed inutile
spettatore dei “fatti di palazzo”, non potendo più esercitare alcuna influenza
sul parlamento e sul governo;
2.
l’elezione diretta di un primo ministro che –
assumendo su di sé il potere di sciogliere le camere – non è più un primus
interpares cui spetta comunque la definizione dell’indirizzo politico
dell’esecutivo, ma – nei fatti – diventa
il dominus dell’intero sistema politico, un premier che – non solo si sceglie la maggioranza destinata a
sostenerlo (un po’ come accadeva, guarda caso, durante il ventennio con i
componenti della Camera dei fasci e delle corporazioni, i quali – pur essendo
formalmente eletti dalla cittadinanza – venivano in realtà cooptati dal
governo) – ma decide anche, di sua unica sponte, la composizione della
compagine governativa, nominando e/o revocando i ministri, i viceministri e i
sottosegretari;
3.
la possibilità che – in caso di caduta del
governo – il tentativo di formarne un altro venga esperito solo da un
componente della stessa maggioranza.
Si lavora, insomma, ad uno
stravolgimento vero e proprio dell’assetto istituzionale del Paese che –
dovesse malauguratamente accompagnarsi all’autonomia differenziata di matrice
salvinian-leghista – segnerebbe, come si è detto, il definitivo sfaldamento del
nostro comune destino, mandando in soffitta, ad esempio, quel servizio
sanitario Nazionale che – fondato com’è sui principi dell’universalità d’accesso
alle cure, dell’eguaglianza e dell’equità – pose fine, a far data dal 1978
(anno della sua istituzione), all’epoca delle “casse mutue”: perché?
Perché, incardinata
sull’attribuzione alle Regioni – in sfregio a quanto previsto dall’articolo 117
della Costituzione – di una potestà legislativa esclusiva in materie come
Sanità, appunto, e Scuola, impedisce alla Repubblica di emanare ed emendare –
in questi delicati ambiti – quelle Leggi quadro che ne uniformano su scala
nazionale i principi e le modalità di funzionamento.
CiCiliegina sull’indigeribile –
almeno per quanto ci riguarda – torta di questo aberrante progetto complessivo
di destrutturazione e distruzione della nostra civile ed unitaria convivenza, la
riforma della giustizia targata Carlo Nordio è palesemente volta – a nostro
avviso, s’intende – a far strame del pilastro fondante di ogni democrazia, il
principio della separazione dei poteri: centrata su quella separazione delle
carriere tra magistrati requirenti e giudicanti che – per ragioni arcinote – stava
tanto a cuore a Silvio Berlusconi, smembra – cioè divide in due distinte
sezioni – il consiglio superiore della magistratura, affidando al caso – e quindi,
di fatto, al parlamento in seduta comune eletto però come sopra – il compito di
estrarre a sorte la maggioranza dei componenti togati di ciascuno dei due C.S.M
scaturiti dallo smembramento medesimo, formalizzando così un’evidente ingerenza
del potere legislativo nella gestione del potere giudiziario.
In conclusione, ci sembra
quanto mai paradossale la circostanza per cui – come ci siamo assunti l’onere di
dimostrare – chi si riempie la bocca dei concetti di Patria e di Nazione
vorrebbe meramente cancellare gli ultimi settant’anni di storia di questo Paese,
riportandolo ad un passato del quale osiamo dubitare questa stessa Patria,
questa stessa Nazione avverta la mancanza.


